S.I.TO.

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REGOLA TECNICA DECRETO MINISTERIALE DEL 18.07.14

E' stata publicata la Regola Tecnica relativa agli Interporti con superficie maggiore a 20.000 mq sulla Gazzetta Ufficiale n° 173 del 28 Luglio 2014. Il Decreto Ministeriale ha data 18 luglio 2014.

ESTATE: IL TAGLIO DELL'ERBA E LA CURA DELLE PIANTE

Nel periodo estivo, da maggio a ottobre compreso, si effettuerà, con regolarità e a seconda della ricrescita della vegetazione, la cura dei prati, delle aiuole, delle rotonde, dei cespugli, arbusti, piantumazioni e roseti di tutta l'area interportuale (zona Sud e zona Nord), comprese le banchine ed i bordi strade.

DOGANE - DEPOSITI IVA - ILLEGITTIMA LA RICHIESTA DELL'IVA GIA' VERSATA CON AUTOFATTURA

Un nuovo punto fermo a favore degli operatori: la Corte di Giustizia Europea, interpellata dalla Commissione Tributaria della Toscana nell'ambito di un giudizio sui depositi Iva, ha affermato che, in base al principio di neutralità dell'Iva, una normativa nazionale non può imporre il pagamento dell'Iva già regolarizzato col meccanismo dell'autofattura (cd reverse charge).

La controversia verteva sulla nota questione della mancata introduzione fisica della merce nel magazzino Iva, con conseguente applicazione della sanzione del 30%, nonchè pretesa del versamento dell'Iva nonostante l'imposta fosse stata già assolta all'interno dell'autofattura.

La portata della sentenza è davvero rilevante perchè chiarisce, una volta per tutte, che non vi è distinzione tra Iva interna ed Iva in dogana, come viceversa riteneva oggi la nostra Corte di Cassazione (es. Sentenza 19.05.10, n° 12262).

Gli effetti si esplicheranno non solo sulle controversie in merito ai depositi Iva, ma anche su altre controversie riguardanti l'Iva non versata in dogana, ma regolarizzata all'interno con autofattura, come ad esempio, l'Iva sulle royalties.

Anche il regime sanzionatorio doganale
,
basato sul valore dei diritti doganali compresa l'Iva, dovrebbe subire modifiche in senso favorevole agli operatori. (fonte: Confetra)

NOTE PER GLI OPERATORI

Per la determinazione delle attività necessarie finalizzate alla prevenzione incendi per le aree comuni gestite dalla SITO SpA, si deve fare riferimento al “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’art. 49, comma 4 - quater, del DL n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.

Il Regolamento individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l’esame dei progetti, per le visite tecniche, per l’approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Nell’ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell’Allegato I, tra cui quella a cui far riferimento per l’Interporto di Torino:

    -    numero attività: 79

    -    tipologia attività: interporti con superficie superiore a 20.000 mq

Questa è classificata come “Attività di nuovo inserimento all’interno della lista delle attività della tabella dell’Allegato I”: in precedenza queste non erano assoggettate ai controlli.
L’attività n. 79 nell’Allegato II viene equiparata all’attività n. 55 del DM 16/02/82 “Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li”. Non sono ad oggi disponibili ulteriori linee guida.

Il Regolamento indica che tutte le nuove attività presenti nell’Allegato I ed esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, debbano adeguarsi entro e non oltre un anno dalla data di pubblicazione dello stesso. A seguito di più proroghe concesse dallo Stato, la scadenza è stata posticipata al 7 Ottobre 2014.